PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
per
conto corrente
depositi
finanziamenti
leasing
credito al consumo (fino a 30.987,42 euro)
altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d’Italia
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.Il consumatore che desidera aprire un conto corrente od ottenere un mutuo riceverà gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano. Le Guide possono essere ritirate presso le nostre sedi.
Chi desidera acquistare titoli di Stato nella fase del collocamento può consultare l’apposito avviso affisso in filiale.
DIRITTI
PRIMA DI SCEGLIERE
• Ricevere una copia di questo documento.• Ricevere il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
• Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula presso il notaio.
• Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
• Essere informato su come recedere senza spese entro 10 giorni dalla conclusione del contratto.
AL MOMENTO DI FIRMARE
• Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.
• Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
• Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
• Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
• Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
• Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
• Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
• Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (portabilità) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
• Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, purchè questa non superi l’ottava parte dell’importo originario complessivo.
• Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, purchè non avvenga per più di sette volte.
ALLA CHIUSURA
• Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all’1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
• Nei contratti di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it – sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c’è un’ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
• Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
• Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.
CONCILIAZIONE



